ATTENZIONE: dal 1 luglio 2019 sono intervenute alcune novità rilevanti in tema, leggi subito: Fattura elettronica: le novità sull’invio e la data di registrazione
È passato ormai qualche mese dall’inizio dell’obbligo generalizzato (salvo qualche eccezione) per i contribuenti soggetti passivi iva di emettere fatture in formato elettronico e può essere utile fare il punto della situazione ad oggi, anche alla luce delle novità e delle probabili modifiche che entreranno in vigore nei prossimi mesi.
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina è rappresentato dalla corretta definizione delle tempistiche di fatturazione e quindi dell’individuazione del momento in cui la fattura può considerarsi emessa e quale sia l’impatto ai fini della liquidazione dell’IVA periodica.
La prima domanda che sorge spontanea è…
Quando emettere fattura elettronica?
Ricordiamo prima di tutto che la normativa Iva che definisce il momento di effettuazione dell’operazione e determina quindi l’obbligo di emissione della fattura non è stata modificata dall’avvento della fatturazione elettronica. Le regole generali definite dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 stabiliscono infatti che l’operazione si considera effettuata:
- per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione dell’atto;
- per le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo;
- e, in ogni caso, al momento di anticipato pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura.
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È sempre possibile poi emettere la fattura elettronica differita per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (o da altro documento), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto: per tali operazioni può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Premesse queste regole generali la domanda che dobbiamo porci è la seguente…
Quando una fattura elettronica si considera emessa e soprattutto entro quando deve essere emessa?
L’art. 21 del D.p.r. n. 633/72, al primo comma dispone che:
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Concentrandoci sulla fattura elettronica, l’emissione avviene al momento della trasmissione e, precisamente, la trasmissione effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015). Nel momento in cui la fattura è immessa in tale sistema, essa si ha per trasmessa e, quindi, è emessa.
Inoltre il medesimo art. 21, al quarto comma, prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6, ovvero sia entro dieci giorni dal momento di effettuazione delle operazioni come sopra indicati.
Il Decreto Legge n. 119/2018, con la finalità di rendere più agevole l’avvio dell’e-fattura, ha stabilito che la fattura può essere emessa (ovvero trasmessa al SdI) entro il termine di liquidazione IVA senza l’applicazione di sanzioni (primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali).
ESEMPIO
Quindi, ad esempio ipotizziamo il caso di un’impresa che commercializza beni e che:
- venda merce in data 27 maggio 2019;
- emetta fattura immediata, ovvero non si avvalga della possibilità di emettere la fattura differita,
in tali ipotesi la fattura dovrebbe essere trasmessa al sistema di interscambio entro la mezzanotte del giorno 27 maggio 2019.
Tuttavia per effetto del regime transitorio disposto dal D.L. 119/2018 (primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali) è possibile trasmettere la fattura, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per la liquidazione iva.
Nel nostro esempio quindi, in caso di liquidazione mensile, la fattura va trasmessa allo Sdi entro il 17 giugno 2019, mentre in caso di liquidazione trimestrale la fattura andrà trasmessa entro il 20 agosto.
Conclusioni e prossimi passi
La normativa è ancora in evoluzione e si attendono importanti novità dato che:
- a partire dal 1° luglio 2019 si dovrà applicare il citato quarto comma dell’art. 21 del D.p.r. che prevede che la fattura venga emessa entro dieci giorni dall’effettuazione delle operazioni;
- nel decreto sulle semplificazioni fiscali attualmente al vaglio del Parlamento è prevista un’ulteriore estensione del termine per l’invio della fattura elettronica allo SdI, che potrebbe passare quindi da 10 a 15 giorni sempre dal 1° luglio 2019.
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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