All’interno di un condominio un’efficace comunicazione è fondamentale per la corretta gestione di condominio: in tal senso la bacheca – sia essa di tipo tradizionale e installata nell’androne condominiale, o digitale e più innovativa – è strumento di primaria importanza e di frequente diffusione in tutti gli immobili.
Vediamo dunque di approfondire l’argomento della bacheca condominiale: cos’è, a cosa serve e se è obbligatoria o meno. Esaminiamo anche quali informazioni vi si possono esporre e quali no e, infine, tra quali tipi di bacheca è possibile scegliere.
Indice dei contenuti
- 1 Cos’è la bacheca condominiale e a cosa serve
- 2 La bacheca condominiale è obbligatoria?
- 3 Chi può affiggere in bacheca condominiale?
- 4 Cosa si può pubblicare nella bacheca condominiale?
- 5 Cosa non si può pubblicare nella bacheca condominiale?
- 6 Bacheca classica, elettronica oppure online: quale scegliere
Cos’è la bacheca condominiale e a cosa serve
Come noto, la bacheca condominiale è uno strumento fisico, elettronico o digitale, che ha come obiettivo quello di veicolare le informazioni e gli avvisi utili alla gestione del condominio. Si pensi, tra i vari contenuti, ai recapiti dell’amministratore o a quelli sul funzionamento degli spazi comuni e dei servizi condominiali.
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La bacheca condominiale è obbligatoria?
Per quanto la sua presenza negli stabili italiani sia piuttosto diffusa, la bacheca condominiale non è obbligatoria: deve invece essere prevista con apposita delibera dell’assemblea condominiale o trovare la sua legittimazione nel regolamento dello stesso condominio.
Per quanto riguarda i quorum deliberativi, si ricorda ciò che viene precisato nell’art. 1136 c.c., ossia:
- in prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea e di almeno la metà del valore millesimale dell’edificio;
- in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea e di almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Anche nell’ipotesi in cui la bacheca di condominio non sia prevista, però, l’amministratore dovrà pur sempre assolvere alle prescrizioni dell’art. 1129 c.c., che impone l’affissione delle proprie generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici. Tali informazioni devono essere esposte nel luogo di accesso al condominio, come l’androne, oppure di maggior uso comune, che sia accessibile anche ai terzi.
Leggi la guida alla convocazione dell’assemblea condominiale.
Chi può affiggere in bacheca condominiale?
Ad affiggere gli annunci e gli avvisi nella bacheca di condominio è principalmente l’amministratore dello stabile, che attraverso questo strumento trasmette ai condomini le informazioni che ritiene più importanti.
Tuttavia, anche i singoli condòmini sono legittimati a pubblicare informazioni e avvisi, purché nell’interesse di tutti e nel rispetto delle indicazioni riassunte nei prossimi paragrafi.
Cosa si può pubblicare nella bacheca condominiale?
Come ricordato, la bacheca condominiale ha come principale funzione quella di ospitare avvisi e annunci rivolti ai condomini. Proprio per questo motivo è lecito affiggere in bacheca tutte le informazioni che possono agevolare la corretta gestione del condominio, come ad esempio quelle sul funzionamento dei servizi comuni.
A tal fine, l’uso più frequente della bacheca condominiale riguarda gli avvisi dell’amministratore ai condòmini tra cui, ovviamente, la trasmissione dei recapiti utili per facilitare un contatto da parte dei condomini, come numero telefonico, indirizzo, casella e-mail (disposizione che, come già affermato, è prevista dall’art. 1129 c.c.).
Tra le altre informazioni che trovano tradizionale spazio all’interno della bacheca condominiale ci sono poi i contatti delle imprese che sono incaricate delle manutenzioni degli impianti (ascensore, pulizia, vigilanza, giardiniere, ecc.), così come quelli delle ditte appaltatrici dei lavori (nel caso in cui in condominio sia stato aperto un cantiere).
Ancora, nella bacheca condominiale potrebbero trovare spazio gli avvisi legati alla sospensione dei servizi idrici e elettrici, o le prescrizioni del regolamento di condominio.
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Cosa non si può pubblicare nella bacheca condominiale?
L’obiettivo della bacheca condominiale è quello di garantire una funzione conoscitiva nell’interesse generale. Tuttavia, non tutte le informazioni possono essere condivise tramite tale strumento.
Per esempio, la bacheca condominiale non può includere avvisi riguardanti la gestione contabile del condominio, considerato che non si tratta di un tema attinente la fruizione delle parti comuni e che potrebbe ledere il diritto alla privacy dei singoli condomini.
È proprio per questo motivo che il Garante della Privacy, con il provvedimento del 18 maggio 2006, vieta la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora (o comunque di solleciti di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico.
Rimane invece inteso che ogni condomino potrà singolarmente contattare l’amministratore per conoscere la situazione contabile del condominio e scoprire chi non è in regola con il versamento periodico delle spese condominiali. È altresì ammessa la pubblicazione di un generico avviso dell’amministratore con cui invita a regolarizzare le quote entro le scadenze programmate.
Tra gli altri avvisi che non si possono pubblicare in bacheca condominiale citiamo poi quello di convocazione dell’assemblea: tale modalità di comunicazione non è infatti coerente con quanto previsto dalla legge (art. 66, comma 3, disposizioni attuative c.c.), secondo cui la convocazione deve essere formalizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. Sarà invece possibile pubblicare in bacheca un semplice promemoria che vada ad aggiungersi – ma non sostituire – alle forme succitate.
Infine, non si possono pubblicare in bacheca le informazioni private dei singoli condomini, come quelle sugli appartamenti di cui sono proprietari o, ancora, altri dati che potrebbero renderli comunque identificabili (come le targhe delle automobili, secondo quanto chiarito dal Garante della Privacy con il provvedimento del 18 giugno 2009).
Bacheca classica, elettronica oppure online: quale scegliere
Nella maggior parte dei condomini italiani sono presenti le bacheche tradizionali: una superficie rigida, in legno o altro materiale, su cui vengono applicati gli avvisi mediante l’uso di nastri adesivi.
Tuttavia, negli ultimi tempi hanno trovato una diffusione sempre maggiore le bacheche elettroniche, con installazione fisica di un display a gestione remota: sostituiscono in tutto le vecchie bacheche con il valore aggiunto non trascurabile di poter essere aggiornate da remoto, direttamente dallo studio dell’amministratore condominiale.
In alternativa, è possibile utilizzare una bacheca online o un altro sistema digitale, con siti web e app che consentano di ricevere gli aggiornamenti dell’amministratore di condominio su qualsiasi dispositivo connesso alla rete, in tempo reale. Si tratta di soluzioni informatiche evidentemente più avanzate rispetto alle alternative sopra rammentate.
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Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...
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