Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 2023

Una spiegazione dettagliata dell’incentivo, con illustrazione del credito d’imposta per i beni materiali e immateriali nuovi “Industria 4.0” e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

 

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, conosciuto anche come super o iper ammortamento, ha l’obiettivo di favorire gli investimenti delle imprese italiane.

La Legge di Bilancio 2023 conferma la proroga dei crediti d’imposta previsti dalla Legge n. 178/2020 per investimenti in beni in materiali e immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016.

In particolare, i crediti d’imposta sono riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2025;
    ovvero
  • fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Soggetti beneficiari e imprese escluse dal credito di imposta

Da un punto di vista soggettivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono invece escluse le imprese in stato di:

  • liquidazione volontaria,
  • fallimento,
  • liquidazione coatta amministrativa,
  • concordato preventivo senza continuità aziendale,
  • altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.Lgs n. 231/2001.

Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:

  • dei beni indicati nell’art. 164, co. 1, del D.p.r. 917/1986,
  • dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • dei fabbricati e delle costruzioni;
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015;
  • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
  • dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Misura del credito spettante: quali sono le agevolazioni previste

Beni materiali nuovi “4.0” (Allegato A)

Relativamente ai beni materiali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento:

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  • per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
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  • per gli investimenti effettuati nel 2022 (o entro il 30.09.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

La Legge di Bilancio 2023 prevede la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine entro cui effettuare gli investimenti in beni materiali nuovi “4.0” per i quali la prenotazione è avvenuta il 31.12.2022
Leggi le altre novità della Legge di Bilancio >

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, (o entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” (Allegato B)

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, alle imprese spetta un credito d’imposta:

  • per gli investimenti effettuati decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023, (o entro il 30.06.2024, a condizione che entro la data del 31.12.2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024, (o entro il 30.06.2025, a condizione che entro la data del 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati, a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, (o entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La norma prevede, per tutti gli investimenti in esame, che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Come si può utilizzare il credito di imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta in tre quote annuali di pari importo;

Il credito è utilizzabile dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle Tabelle A e B.

Come richiedere il credito di imposta: adempimenti, modalità e scadenze.

Per ciascun periodo d’imposta agevolabile il bonus deve essere comunicato al MISE tramite apposito modello, mentre per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda.

Il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve conservare, a pena della revoca dell’agevolazione,  la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture e gli altri documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative (Facendo apporre dal fornitore una dicitura in fattura del tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”).

Infine la norma prevede che il credito d’imposta:

  • non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP, pertanto è escluso da tassazione;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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