Sempre più frequentemente nella pratica si verifica che una specifica prestazione venga resa nei confronti di più parti, soprattutto nei confronti di privati: si pensi ad esempio alle prestazioni rese da un notaio ai comproprietari di un medesimo immobile, agli eredi per le pratiche di successione o alle prestazioni rese da un perito con riferimento ad un terreno indiviso o ad attività rese in ambito di pratiche legali o di consulenze fiscali.
Si pone così il problema se sia possibile o meno l’emissione di una fattura cointestata, e, in caso affermativo, gestire correttamente la sua emissione, la conseguente rilevazione contabile ed i successivi adempimenti fiscali connessi.
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Fattura cointestata e normativa
Da un punto di vista normativo l’art. 21 del D.p.r. 633/1972 prevede l’obbligo di documentare le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) mediante l’emissione della fattura, che va emessa, in formato cartaceo o elettronico:
- per ciascuna operazione rilevante ai fini impositivi;
- al momento in cui l’operazione si considera effettuata, ai sensi dell’art. 6 del D.p.r. n. 633/72.
Scopri i termini di invio della fattura elettronica
Le operazioni possono essere certificate mediante un documento che può assumere la forma di “nota, conto, parcella e simili”, purché contenga tutti gli elementi propri della fattura; in pratica, non è rilevante il nome “fattura” eventualmente attribuito al documento, che ben può essere sostituito da nota, conto, parcella e simili.
Ciò che qualifica la fattura è, infatti, la sostanza, ossia il suo contenuto: l’art. 21 al successivo comma 2 stabilisce, tra gli altri elementi obbligatori, che la fattura deve contenere:
“ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione…. e numero di partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente. Se non si tratta di imprese, società od enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome…”.
La norma non prevede quindi alcuna limitazione in merito al numero dei soggetti beneficiari nel caso in cui la prestazione venga effettuata nei confronti di più persone, pertanto da un punto di vista strettamente normativo non possiamo che ammettere la possibilità che la fattura possa essere cointestata.
Fattura elettronica cointestata: quando si può fare
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione numero 87/E del 5 Luglio 2017, ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).
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È possibile invece emettere fattura cointestata nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), per intenderci un privato cittadino. In questo caso, la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” (ovvero l’intestazione della fattura elettronica) va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti, mentre nel campo a descrizione libera può essere inserito il codice fiscale e i dati dell’altro cointestatario.
Questo perché la struttura della fattura elettronica non prevede la possibilità dell’inserimento di più di un intestatario.
Fattura elettronica cointestata: come si fa con Easyfatt
La predisposizione della fattura elettronica, come appena detto, non consente l’inserimento di più intestatari.
Quindi, come procedere? Suggeriamo due strade da prendere in considerazione in accordo con il proprio commercialista o consulente:
- generare due distinte fatture dividendo l’importo,
- creare un’unica fattura (ad un solo codice fiscale), riportando i riferimenti del secondo soggetto nel campo ‘Causale’ presente nella scheda ‘fattura elettronica’ del documento.
Photo credit: DaveBleasdale – cc.
Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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