Il portiere di condominio è tenuto a ritirare le raccomandate dei condòmini?

Punto di riferimento per i condòmini, il portiere svolge varie mansioni, fra le quali il ritiro e distribuzione della posta. Vediamo, in particolare, come viene regolamentata la gestione della corrispondenza straordinaria.

Il portiere di condominio è tenuto a ritirare le raccomandate?
 

Il portiere di condominio è un punto di riferimento per lo stabile e i suoi abitanti. È colui che secondo i condomini dovrebbe essere sempre presente, sempre a disposizione, sempre gentile. Una specie di immagine olografica dell’amministratore. Ma in realtà così non è. Sia perché non ha poteri di amministrazione (che spettano infatti all’amministratore), sia perché è un dipendente del condominio con diritti e doveri regolarmente specificati nel contratto di assunzione.

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Tipologie di contratti di riferimento per i portieri di condominio

I contratti di assunzione spesso fanno espresso riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati siglato, tra gli altri da Confedilizia, che all’art.15 indica differenti figure professionali, raggruppate in quattro categorie:

  • Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi;
  • Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l’attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso;
  • Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati);
  • Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

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Mansioni a cui sono soggetti

L’art.17 dettaglia poi le mansioni dei lavoratori, ed in particolare la lettera b) indica la distribuzione della corrispondenza ordinaria come una mansione di base del portiere, mentre la lettera m) dispone che può essere affidata al portiere, come mansione aggiuntiva che comporta un aumento della retribuzione:

“il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall’inquilino. La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta”.

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Da questo deriva che il portiere dovrebbe ricevere apposita delega scritta da ogni singolo condomino che gli voglia affidare il compito di ricevere la posta straordinaria (raccomandata, atti giudiziari ecc.).

Laddove la delega manchi, il portiere non è soggetto autorizzato a ritirare la posta straordinaria. Ma succede che la ritiri ugualmente. In questo caso gli effetti giuridici dell’atto (raccomandata, atto giudiziario o altro che sia), si realizzano comunque in capo al destinatario della comunicazione, per via del principio di affidamento che regola questi tipi di rapporti. Il mittente avrà una ricevuta di ritorno sottoscritta dal portiere e questo farà si che l’atto avrà compiuto il suo scopo, sarà entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

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Autorizzazione alla ricezione della corrispondenza straordinaria

Se poi il soggetto che ha ritirato la raccomandata fosse o meno autorizzato alla ricezione, è questione che attiene il rapporto interno tra portiere e destinatario (e coinvolge eventuali profili di responsabilità del portiere). D’altro canto, lato postino, il portiere è di default un soggetto utile per la consegna della posta straordinaria, come anche chiarito dall’Allegato A della delibera N. 385/13/CONS dell’AGCOM inerente il Servizio Universale.

Particolare attenzione dovrà comunque prestare l’amministratore del condominio nella sottoscrizione del contratto di assunzione, in cui dovrà essere ben specificata l’eventuale mansione aggiuntiva di ricezione della posta straordinaria, in teoria abilitandolo sulla base di una delibera assembleare, ma nella pratica evidenziando la necessità di deleghe individuali dei singoli condomini.

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Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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