Formazione periodica per amministratori di condominio: qual è la scadenza per l’aggiornamento annuale?

Qual è la data entro la quale adempiere alla formazione periodica obbligatoria per l’amministratore di condominio? La risposta completa al grande dubbio

Formazione periodica amministratore condominio: scadenza annuale per l'aggiornamento
 

In principio fu la L.11 dicembre 2012 n.220, modificata dal DL 145/2013 che, introducendo l’art.71bis nelle Disposizioni di attuazione del codice civile, dispose:

“Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: […] g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.

A questo provvedimento seguì il DM 13 agosto 2014 n.140, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, che ha regolamentato la materia in questo modo:

Art.5, co.2 – “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

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A questo punto ci si chiede: la “cadenza annuale” degli obblighi formativi quando scade?

C’è chi sostiene che, derivando l’obbligo temporale dal DM 140/2014, questo debba seguire la data di entrata in vigore del provvedimento, e per cui gli amministratori avrebbero dovuto curare il loro aggiornamento entro l’8 ottobre 2015 e poi entro l’8 ottobre di ogni anno.

Ma la norma non dice questo, bensì dispone che l’obbligo formativo ha cadenza annuale. Per cui si potrebbe sostenere che se un amministratore avesse terminato il suo corso di formazione – con tanto di esame finale – il 10 settembre 2015, non potrebbe attendere l’8 ottobre 2016, perchè la cadenza annuale per lui scadrebbe in data anteriore (appunto il 9 settembre 2016).

Se dunque si volesse sostenere che il termine “annuale” utilizzato dal legislatore avesse il valore di 365 giorni dal precedente adempimento all’obbligo, questo comporterebbe che ogni amministratore avrebbe un suo termine, di fatto rendendo incontrollabile l’adempimento stesso.

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Se invece si volesse ritenere, che il legislatore avesse fissato un termine annuale decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo, avrebbe dovuto forse specificarlo.
Anche perchè a nulla vale il richiamo all’art.155 cpc, esplicitamente riferito ai termini processuali – pacificamente inconferenti nella presente fattispecie.

L’altra interpretazione possibile è quella di sostenere che l’obbligo formativo annuale vada interpretato nel senso di anno solare, per cui vi sia un obbligo per l’anno 2015, uno per l’anno 2016 ecc.
Questa la scelta dei regolamenti di formazione delle libere professioni (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti…) che considerano l’obbligo formativo con cadenza annuale, biennale o triennale, a partire dal 1 gennaio ed a terminare il 31 dicembre dell’anno di competenza. In considerazione del fatto che dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art.1 della Legge 14 gennaio 2013 n.4 si fa derivare il fatto che quella di amministratore di condominio sia una professione, si può ritenere di applicare analogamente il principio generale di obbligo formativo su base di anno solare.

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Problemi derivanti da questo vuoto legislativo

A ben vedere, tuttavia, si tratta ormai di un problema assai limitato, se non addirittura di un falso problema, in quanto la lettera g) dell’art.71bis disp.att.c.c. non è compresa tra quelle la cui violazione comporti la cessazione dell’incarico – come invece accade per la violazione delle lettere a), b), c) d) ed e).

Il che vuol dire che, a tutto voler concedere, il requisito deve essere presente al momento della nomina, ma se non si ottempera all’obbligo di aggiornamento formativo in corso di mandato non succede nulla.

Va ricordato, tuttavia, che il mandato dell’amministratore dura un anno (uno più uno, se si considerano la nomina ed il rinnovo “automatico”), per cui, escludendo l’interpretazione per la quale ogni amministratore avrebbe una sua personale scadenza, rimangono due date di scadenza possibili: l’08 ottobre o il 31 dicembre di ogni anno.

Solo in questa finestra temporale potrebbero sorgere problemi per l’amministratore che non abbia curato il proprio aggiornamento entro l’08 ottobre, perché se la cosa dovesse arrivare dinanzi ad un giudice e questi, per qualche motivo, dovesse ritenere cogente la scadenza dell’08 ottobre, potrebbe annullare la nomina ricevuta ad amministratore ricevuta appunto tra quella data ed il 31 dicembre successivo.

Ma la fattispecie appare assai improbabile – e ad oggi non si hanno notizie di procedimenti in tal senso – anche perchè si dovrebbe anche valutare l’ipotesi dell’adempimento tardivo da parte dell’amministratore e cioè se questo adempimento tardivo comporti sanatoria o meno.

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Cosa avviene, in pratica, se un amministratore “salta” un anno di aggiornamento ma si mette in regola gli anni successivi?

Difficile pensare che aver saltato un anno possa comportare la nullità di tutti gli incarichi ricevuti; manca d’altronde un ordine o un collegio che commini sanzioni di carattere disciplinare a chi contravviene a tale obbligo.

Certo è che se il legislatore avesse avuto un minimo di cura in più nella redazione della norma, la questione interpretativa non si sarebbe neanche posta. Si auspica quindi un intervento correttivo quanto prima.

Photo credit: alamosbasement cc

Avvocato civilista e Presidente del Polo di Diritto Immobiliare. Sopravvissuto ad un'infanzia senza smartphone e tablet, conduco il mio studio legale a tempo pieno e cresco le mie figlie a tempo pieno... ...

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