Regime forfettario 2017: le novità e cosa cambia per il regime agevolato

Con la Legge di Stabilità 2017 sono state introdotte alcune novità che riguardano il Regime Forfettario. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le ripercussioni

Regime forfettario 2017 novità per il regime agevolato
 

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche, imprenditori o professionisti, la cui attività è di ridotte dimensioni.

Già dallo scorso anno il regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato, utilizzabile sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, al verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa.

Rimane ancora in vita ancora il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dal D.L. 98/2011, detto anche regime dei minimi, utilizzabile anche per l’anno 2017 da parte dei soggetti già in attività (per le nuove attività non è possibile la sua adozione) che vi avevano aderito entro il 31.12.2015 e applicabile nel rispetto dei requisiti previsti fino alla sua scadenza naturale. Tale regime può essere adottato:

  • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e i quattro successivi;
  • anche oltre il quarto anno successivo fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente minimo.

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Regime forfettario 2017: i requisiti in breve

L’accesso al regime forfettario, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, con riferimento all’anno precedente soddisfano i seguenti requisiti:

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  • limite dei ricavi e compensi percepiti (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività): valori non superiori a specifici limiti diversi a seconda dell’attività esercitata (da euro 25.000 ad euro 50.000);
  • spese per lavoro dipendente e assimilati: non superiori ad euro 5.000 lordi;
  • beni strumentali: costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad euro 20.000.

Come detto tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente (pertanto per l’anno 2017 andranno verificati i dati del 2016) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti.

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Regime forfettario 2017: Le principali novità

La Legge n. 225/2016, di conversione al D.L. 193/2016, “Decreto collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto una nuova limitazione per l’applicazione del regime forfettario per i contribuenti che svolgono operazioni con l’estero.

Viene previsto infatti che le cessioni all’esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. n. 633/72, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività,  e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, che dovrà essere emanato entro il 2.3.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

Pertanto alcuni contribuenti, che svolgono operazioni con l’estero, potrebbero essere costretti alla fuoriuscita dal regime già dal prossimo anno nel caso in cui non rispettassero le limitazioni che saranno previste per le singole attività.

Da verificare poi, per poter adottare il regime forfetario, di non ricadere in una delle cause di esclusione previste dalla norma. Già dal 2016 è stata introdotta una nuova causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 (compreso il reddito da pensione) del Tuir, eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Ad esempio contribuenti pensionati che nell’anno 2016 hanno percepito un reddito da pensione eccedente euro 30.000 non potranno nel 2017 accedere al regime forfetario.

I soggetti che adottano il regime forfettario possono godere di molte semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali e una determinazione forfettaria del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti a seconda dell’attività esercitata. Sono inoltre esonerati da qualsiasi obbligo di registrazione e tenuta dei registri contabili e fiscali, mentre dovranno solamente conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’imposta sostitutiva, pari al 15% per la generalità dei contribuenti o al 5% per i contribuenti forfetari start up, ovvero coloro che intraprendono l’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni.

I contribuenti forfettari, pur obbligati ad avere la partita iva:

  • non addebitano in fattura l’Iva a titolo di rivalsa, e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sulle fatture di acquisto. Nelle fatture emesse dovranno riportare la seguente dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58, della Legge n. 190/2014”;
  • devono conservare e numerare le fatture emesse e quelle di acquisto;
  • sono esonerati dall’obbligo di liquidazione periodica dell’iva, di presentazione della dichiarazione Iva e da tutti gli obblighi contabili previsti dalla disciplina Iva.

Si ricorda infine che i contribuenti forfettari che esercitano attività d’impresa e sono iscritti alla gestione Inps artigiani/commercianti possono optare per una riduzione dei contributi previdenziali dovuti nella misura del 35%, effettuando, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita comunicazione all’Inps in via telematica.

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Aggiornamento Guida al Regime Forfettario

Per avere un livello di dettaglio maggiore in merito, leggi anche la Guida al nuovo Regime Forfettario – Aggiornata al 2017.
Tutte le sezioni sono state riviste e allineate alle nuove disposizioni derivanti dalla Legge di Stabilità 2017.

Ecco il dettaglio dei capitoli:

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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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