Accade spesso che professionisti e lavoratori autonomi, nello svolgimento dell’attività professionale o artistica, si trovino nella necessità di richiedere il rimborso spese professionisti per alcune spese le quali possono:
- essere sostenute dal professionista e poi rimborsate dal committente;
- essere direttamente sostenute dal committente.
Riferimenti normativi e disciplina fiscale
Nell’analizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese professionisti è necessario prima di tutto distinguere tra:
- le spese di vitto e alloggio;
- le altre spese.
Il riferimento normativo essenziale della materia è l’articolo 54, comma 5, del testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR):
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
La disciplina fiscale dei rimborsi spese professionisti riguardanti vitto e alloggio è stata radicalmente modificata in questi anni:
- prima ad opera dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2014;
- successivamente dalla Legge 81/2017 (il famoso Jobs Act).


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A livello di documenti di prassi molto interessanti sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 6/E/2009 e nella circolare n. 31/E/2014.
In ordine, in particolare, alla Legge n. 81/2017 (“Jobs Act del lavoro autonomo”), è stato previsto che:
“I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”
In parole semplici, la novità consiste nel fatto che il limite del 75% entro il 2% dei compensi totali non si applica per le spese relative ai costi sostenuti per alberghi e ristoranti dal professionista per l’esecuzione di un incarico, qualora siano addebitate in maniera analitica al committente.
Inoltre, le spese sostenute dal committente in relazione ad un incarico non costituiscono più compensi in natura per il lavoratore autonomo.
Spese fatturate al committente e al professionista
In linea generale, è necessario distinguere tra spese di vitto e alloggio fatturate direttamente al committente e spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista.
Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande pagate direttamente dal committente e a questi direttamente fatturate, dal 1 gennaio 2015 non costituiscono compensi in natura per il professionista e non partecipano quindi alla formazione del reddito di lavoro autonomo dello stesso.
Di conseguenza:
- il committente riceverà la fattura da chi ha effettuato il servizio alberghiero e/o di ristorazione, con indicazione del professionista che ha fruito del servizio, senza dover comunicare l’importo di spesa al professionista né tantomeno inviare la copia della fattura allo stesso. Il committente potrà dedurre il relativo costo secondo le regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa);
- il professionista in tal caso non deve fare nulla, non avendo sostenuto il costo e non essendo per lui un compenso in natura.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo al committente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non opera il limite di deducibilità del 75% per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.
Viene richiesto tuttavia, che sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, l’effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.
Come detto tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni acquistate dal professionista oggetto poi di rimborso spese in fattura, quali quelle di trasporto, anche se direttamente acquistate dal committente.
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Rimborso spese in fattura
Pertanto per le spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista, se trattasi di spese inerenti alla prestazione professionale, che quindi devono essere sostenute per eseguire l’incarico commissionato, il loro successivo riaddebito al committente deve essere considerato a tutti gli effetti compenso per il professionista che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e quindi da assoggettare a ritenuta.
Il relativo costo sarà poi deducibile dal professionista con il doppio limite previsto dall’art. 54, co. 5, Tuir: “nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
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La partecipazione a fiere, convegni e corsi d’aggiornamento
Nell’ambito della disciplina fiscale le spese sostenute per ristoranti e alberghi che riguardano la partecipazione del professionista a fiere, convegni e corsi di aggiornamento professionale hanno un trattamento diverso e specifico.
Si tratta un campo diverso da quello delle spese rimborsabili ma è bene fare qui questa precisazione per completare il discorso sulla deducibilità di queste particolari tipologie di spese.
Il riferimento è sempre nel testo unico delle imposte sui redditi, in particolare nell’articolo 54, il cui comma 5 prevede che:
“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.”
Il professionista potrà quindi dedurre al 100% dal reddito, entro il limite di 10.000 euro all’anno, anche le spese di ristoranti ed alberghi sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi di formazione, master o aggiornamento, così come convegni o congressi.
Sono nato dalla mente di una giovane StartUp Italiana nel 2013. Amo avere tutto sotto controllo e pianificare ogni cosa, "organizzazione" è la mia parola d'ordine. Ho un look semplice e minimal, ma non ...
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