Rimborso spese professionisti: fatturazione, reddito e deducibilità

Il Rimborso spese professionisti: fattura, reddito e deducibilità. Regole e aspetti fiscali.

Rimborsi spese - Guida Danea
 

Accade spesso che professionisti e lavoratori autonomi, nello svolgimento dell’attività professionale o artistica, si trovino nella necessità di richiedere il rimborso spese professionisti per alcune spese le quali possono:

  • essere sostenute dal professionista e poi rimborsate dal committente;
  • essere direttamente sostenute dal committente.

Nell’analizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese professionisti è necessario prima di tutto distinguere tra:

  • le spese di vitto e alloggio;
  • le altre spese.

La disciplina fiscale dei rimborsi spese professionisti riguardanti vitto e alloggio è stata radicalmente modificata a decorrere dal 1° gennaio 2015 ad opera dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2014; vediamo quali sono le novità introdotte anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella C.M. n. 31/E/2014.

Come detto è necessario distinguere tra spese di vitto e alloggio fatturate direttamente al committente e spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande pagate direttamente dal committente e a questi direttamente fatturate, dal 1 gennaio 2015 non costituiscono compensi in natura per il professionista e non partecipano quindi alla formazione del reddito di lavoro autonomo dello stesso.

Di conseguenza:

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  • il committente riceverà la fattura da chi ha effettuato il servizio alberghiero e/o di ristorazione, con indicazione del professionista che ha fruito del servizio, senza dover comunicare l’importo di spesa al professionista né tantomeno inviare la copia della fattura allo stesso. Il committente potrà dedurre il relativo costo secondo le regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa);
  • il professionista in tal caso non deve fare nulla, non avendo sostenuto il costo e non essendo per lui un compenso in natura.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo al committente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non opera il limite di deducibilità del 75% per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Viene richiesto tuttavia, che sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, l’effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Come detto tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni acquistate dal professionista oggetto poi di rimborso spese in fattura, quali quelle di trasporto, anche se direttamente acquistate dal committente.

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Rimborso spese in fattura

Pertanto per le spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista, se trattasi di spese inerenti alla prestazione professionale, che quindi devono essere sostenute per eseguire l’incarico commissionato, il loro successivo riaddebito al committente deve essere considerato a tutti gli effetti compenso per il professionista che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e quindi da assoggettare a ritenuta.

Il relativo costo sarà poi deducibile dal professionista con il doppio limite previsto dall’art. 54, co. 5, Tuir: “nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”

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