Il meccanismo dello split payment rappresenta una particolare modalità di gestione dell’IVA che riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri enti.
In questo articolo vedremo cos’è lo split payment, come funziona nel concreto, quali soggetti coinvolge e quali sono le novità in vigore dal 1° luglio 2025.
Non mancherà un esempio di fattura in regime di split payment e un focus sugli adempimenti contabili richiesti a imprese e professionisti.
Indice dei contenuti
- 1 Cos’è lo split payment
- 2 Normativa sullo split payment
- 3 Ambito soggettivo: soggetti coinvolti
- 4 Elenchi pubblicati sul sito del MEF
- 5 Ambito oggettivo: operazioni incluse, escluse e reverse charge
- 6 Adempimenti del cedente/prestatore: fatturazione e aspetti contabili
- 7 Adempimenti in capo al cessionario/committente
- 8 Autorizzazione UE all’utilizzo dello split payment
Cos’è lo split payment
Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA che, in deroga rispetto alle regole ordinarie, prevede che il fornitore privato incassi la fattura al netto dell’IVA a debito, che sarà versata direttamente dall’Ente cessionario o committente.
Introdotta dall’articolo 17-ter del D.P.R. n 633/1972 con l’obiettivo di contrastare l’evasione e le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, lo spilt payment prevede che l’IVA gravante su una data operazione venga applicata dal fornitore al momento dell’emissione della fattura di vendita ma versata all’erario dall’acquirente.
L’acquirente è tipicamente la Pubblica Amministrazione (PA) anche se, come vedremo tra poco, sussistono alcune estensioni al di fuori della PA.
Nella pratica, con lo split payment la fattura del cedente/prestatore è emessa con la consueta esposizione dell’aliquota Iva e della relativa imposta.
Tuttavia, sarà onere del cessionario o committente versare:
- al fornitore, l’importo totale della fattura al netto dell’Iva;
- all’erario, l’Iva esposta in fattura.


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Normativa sullo split payment
Le norme contenute nell’originaria formulazione dell’art. 17-ter del D.p.r. 633/72 prevedevano l’applicazione dello split payment essenzialmente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (Pubblica Amministrazione, P.A.), con alcune deroghe.
Successivamente, l’ambito applicativo è stato esteso anche agli enti pubblici economici, alle fondazioni e alle società controllate o partecipate da tali soggetti o dalla P.A., nonché alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini Iva in Italia.
Con Decisione di esecuzione 2023/1552, il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Novità da luglio 2025: esclusione delle società quotate
Dal 1° luglio 2025 le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana non rientreranno più nel campo di applicazione dello split payment.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del DL n. 84/2025, l’esclusione si applicherà alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio.
Ambito soggettivo: soggetti coinvolti
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la disciplina dello split payment è stata oggetto di numerosi interventi legislativi nel corso del tempo che hanno ampliato la platea dei soggetti destinatari di tale particolare modalità di fatturazione.
Da ultimo, l’art. 3 co. 1 del D.L. 148/2017 ha modificato, con effetto dal 01.01.2018 il citato art. 17-ter, prevedendo che il meccanismo dello split payment si applichi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche.
Per Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle definite dall’art. 1, co. 2 della L. 196/2009, sia che operino nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia agiscano nell’ambito dell’attività commerciale (o agricola), sebbene il versamento dell’imposta sarà effettuato dalla P.A. con modalità differenti.
Lo split payment si applica anche alle medesime operazioni effettuate nei confronti di:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1c.c., da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett.0a), 0b), a) e c);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett.0a), 0b), a) e b);
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (per le operazioni fatturate fino al 30 giugno 2025).
Scopri anche cos’è il codice destinatario e come si inserisce nelle fatture elettroniche, anche in quelle destinate alla Pubblica Amministrazione.
Pubbliche amministrazioni
Per individuare le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina dello split payment bisogna fare riferimento “alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
NB: Per l’esatta individuazione delle P.A. destinatarie non sono previsti elenchi specifici ma occorre far riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.Indicepa.gov.it – IPA), senza considerare i soggetti classificati nella categoria “Gestori di pubblici esercizi” che pur essendo inclusi nell’elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Elenchi pubblicati sul sito del MEF
Per quanto riguarda l’individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società destinatarie della normativa dello split payment il D.M. del 09.01.2018 ha stabilito che per le operazioni “per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi” le disposizioni dell’art. 17-ter si applicano ai soggetti inseriti “nell’elenco pubblicato a cura del dipartimento delle finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo”.
Tali elenchi, accessibili mediante il sito del Dipartimento delle Finanze, sono liberamente consultabili, e riguardano tutti i soggetti a cui, a partire dall’anno 2018 sono applicabili le norme in esame.
Riguardo al valore da attribuire a questi elenchi, va evidenziato che:
- l’iscrizione del soggetto negli elenchi ha efficacia costitutiva: la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- nel caso in cui un soggetto sia incluso / escluso negli elenchi in corso d’anno, la disciplina della scissione dei pagamenti deve ritenersi applicabile/non più applicabile solo dalla data di aggiornamento dell’elenco da parte del Dipartimento delle Finanze.
Elenchi pubbliche amministrazioni, enti, fondazioni e società split payment 2025
Nell’area dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi per il 2025 dei soggetti ai quali si applica la disciplina dello split payment.
Sono sei gli elenchi, suddivisi per tipologia di soggetto obbligato, che possono essere ricercati tramite il relativo codice fiscale:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, co. 1, n. 2, c.c.) – aggiornato al 5 maggio 2025;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali – aggiornato all’11 giugno 2025;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali – aggiornato al 4 giugno 2025;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza – aggiornato al 17 ottobre 2024;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche – aggiornato al 20 maggio 2025;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana – aggiornato al al 7 gennaio 2025.


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Ambito oggettivo: operazioni incluse, escluse e reverse charge
Le operazioni a cui si applica il meccanismo dello split payment sono la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, soggette ad Iva, effettuate nei confronti di determinati soggetti, quali amministrazioni pubbliche ed enti equiparati sia che operino nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia che operino nello svolgimento dell’attività commerciale (o agricola).
Operazioni escluse split payment
Sono escluse dall’applicazione del metodo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
- in cui l’acquirente, in qualità rispettivamente di cessionario o committente assume la qualifica di debitore d’imposta, ovvero nei casi di applicazione del reverse charge;
- non imponibili, quali, ad esempio, le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie;
- esenti;
- “fuori campo” Iva quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito oggettivo o territoriale;
- assoggettate a regimi speciali Iva che non prevedono l’esposizione dell’Iva in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie, quali ad esempio:
- i regimi monofase di cui all’art. 74 del D.p.r. 633/72 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi);
- il regime del margine per i beni usati di cui al D.L. 41/1995;
- il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.p.r 633/72;
- rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (regime speciale per attività agricole, regime di cui alla L. 398/91, regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al D.p.r. 640/1972; regime applicabile agli spettacoli viaggianti;
- certificate da scontrino fiscale, o scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- certificate mediante rilascio di fattura semplificata;
- nelle quali la P.A. o la società non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
- assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura quali, ad esempio, le cessioni o le prestazioni di coloro che applicano il “regime di vantaggio” o il “regime forfettario”;
- rese in favore dei dipendenti, ad esempio nel caso di vitto e alloggio in trasferta, nell’interesse di un datore di lavoro che sia riconducibile all’ambito di applicazione dello split payment, se la fattura è emessa e intestata nei confronti del dipendente;
Split payment e reverse charge
Le disposizioni relative allo split payment non si applicano quando l’acquirente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, effettui acquisti di beni o servizi per i quali è prevista l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.
Pertanto per gli acquisti per i quali è potenzialmente applicabile il reverse charge :
- se effettuati delle P.A. (o dalle società o enti destinatari dello split payment) in qualità di soggetti passivi d’imposta nell’ambito dell’attività commerciale troverà applicazione il reverse charge;
- se effettuati dalle P.A. ( o dalle società o enti destinatari dello split payment) non soggetti passivi d’imposta nell’ambito dell’attività istituzionale, troverà applicazione lo split payment.
Leggi la guida completa all’inversione contabile (reverse charge)
Operazioni assoggettate a ritenuta alla fonte
L’applicazione del meccanismo dello split payment alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta ai fini delle imposte sui redditi è stata oggetto di varie modifiche normative in un ristretto arco di tempo, riepilogate nella seguente tabella:
Data emissione fattura | Applicazione split payment |
---|---|
Fatture con ritenuta emesse fino al 30.06.2017 | NO |
Fatture con ritenuta emesse dal 01.07.2017 al 13.07.2018 | SI |
Fatture con ritenuta emesse dal 14.07.2018 | NO |
L’ultima modifica legislativa che ha previsto nuovamente l’esclusione dallo split payment per le operazioni effettuate da soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto è stato l’art. 12 co. 1 del D.L. 87/2018 che ha introdotto nell’ambito dell’art. 17-ter il co. 1-sexies attualmente in vigore.
Adempimenti del cedente/prestatore: fatturazione e aspetti contabili
Fatturazione elettronica delle operazioni di split payment
Con riferimento agli obblighi di fatturazione delle operazioni in regime di split payment il cedente/ prestatore emette la fattura ai sensi dell’art. 21 del D.p.r. n. 633/1972 secondo le regole ordinarie:
- evidenziando la relativa imposta (secondo l’aliquota propria del bene ceduto/servizio prestato);
- riportando l’annotazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) ed, eventualmente, il riferimento normativo “ex art. 17-ter del D.p.r. 633/72”.
NB: Per la fattura elettronica, l’obbligo di indicare sul documento l’annotazione scissione dei pagamenti è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).
I fornitori non devono computare nella liquidazione IVA di periodo l’imposta a debito indicata in fattura, ancorché occorra registrare nel registro “Iva vendite” le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata.
Bisongerà poi provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad esempio in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici)riportando, inoltre, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.
Esempio di fattura in split payment
Ecco un esempio di fattura con applicato il meccanismo di split payment creata con il software di fatturazione elettronica Danea Easyfatt.
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Aspetti contabili
Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura con la rivalsa dell’Iva la quale dovrà essere annotata nel registro delle fatture emesse; a tal fine dovrà essere predisposto un apposito codice che consenta di:
- riportare automaticamente nella fattura l’annotazione scissione dei pagamenti, eventualmente corredata dal riferimento normativo;
- riportare nella liquidazione periodica Iva la base imponibile e l’imposta;
- escludere, nella liquidazione periodica Iva, dal computo dell’Iva a debito derivante dalle operazioni attive, l’imposta applicata ai sensi dell’art. 17-ter.
Il fornitore, oltre all’annotazione del documento nel registro Iva delle fatture emesse è tenuto a registrare la fattura anche ai fini della contabilità generale.
Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che il soggetto acquirente non deve corrispondere al fornitore l’imposta gravante sull’operazione.
Adempimenti in capo al cessionario/committente
Come abbiamo anticipato, il soggetto che riceve la fattura in split payment deve versare direttamente l’Iva all’erario anziché al fornitore, al quale va invece versato l’importo della fattura al netto dell’iva.
Esigibilità dell’Iva
L’art. 3 del D.M. 23.01.2005 dispone che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello split payment diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
Tuttavia, viene previsto che il soggetto acquirente possa facoltativamente optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata:
- al momento della ricezione della fattura;
- al momento della sua registrazione.
La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata: a tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.
Quindi, nell’ipotesi di esigibilità anticipata, ai fini dell’imposta da versare all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti, non rileverà il pagamento del corrispettivo al fornitore, ma sarà possibile dare rilevanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della registrazione della medesima, che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 25, co. 1, del D.p.r. 633/1972 “… anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
NB: Qualora, nelle more della registrazione, venga effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.
Autorizzazione UE all’utilizzo dello split payment
La disciplina dello split payment, introdotta nel nostro ordinamento essenzialmente per contrastare i fenomeni di evasione e di frodi Iva è stata oggetto di specifica autorizzazione da parte del Consiglio UE, quale misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva.
Ad oggi l’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026 (precedentemente la scadenza era fissata al 30 giugno 2023).
Infatti, con Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 188/45 del 27 luglio 2023, è stata accolta la richiesta di proroga dell’autorizzazione all’applicazione del meccanismo dello split payment.
L’articolo 10 del decreto legge n. 84/2025, nel recepire l’esclusione prevista per le società quotate, elimina la lettera d) all’articolo 17-ter, comma 1-bis del DPR n. 633/1972, con decorrenza dal 1° luglio e in relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...
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