Come recuperare un credito da un cliente: 4 mosse

Quando il recupero del credito “con le buone” fallisce, non resta che intraprendere questi 4 passi

Recuper del credito: guida pratica
 

Da lungo tempo, uno degli annosi ostacoli per ogni imprenditore e professionista è quello del recupero crediti. Farsi pagare dai clienti può essere un labirinto se non si hanno le idee chiare sul processo da seguire.

Nel recupero dei crediti la tempestività è tutto, così come disporre delle giuste informazioni per azionare l’eventuale fase esecutiva (il pignoramento) indirizzandola sui beni effettivamente di proprietà del debitore (sempre che sia capiente a livello patrimoniale).

Abbiamo già affrontato un’introduzione al tema nella guida al recupero crediti per le imprese.

In questa mini-guida al recupero del credito andremo ad approfondire come procedere una volta falliti tutti i tentativi per trovare una soluzione bonaria della controversia.

La messa in mora

Il primo passo che il creditore deve compiere è quello di costituire il debitore in mora, intimandogli per iscritto con raccomandata A/R il pagamento di quanto dovuto entro un termine massimo che di solito è compreso tra 7 e 15 giorni, decorsi i quali sarà possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Questa è la regola generale che presenta però due eccezioni. In particolare non è indispensabile intimare preventivamente per iscritto il pagamento:

  1. nel caso in cui il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  2. nel caso in cui la prestazione debba essere eseguita presso il domicilio del creditore e sia scaduto il termine per adempiere.

Il decreto ingiuntivo

Come detto sopra nel caso in cui sia decorso il termine concesso al debitore per adempiere e questi non vi abbia provveduto, il passo che il creditore deve compiere attraverso il proprio legale di fiducia,  è quello di presentare al Giudice competente (che solitamente è quello di residenza o domicilio del debitore) un ricorso per decreto ingiuntivo (sempre che ne sussistano i presupposti di Legge).

NB: Nel caso in cui l’ammontare del credito sia inferiore a 5.000 euro, il ricorso va presentato al Giudice di Pace competente per territorio, mentre negli altri casi l’istanza di ingiunzione va presentata al Tribunale.

L’Autorità Giudiziaria ha tre alternative:

  • accogliere il ricorso e ingiungere al debitore il pagamento (entro 30 giorni dal deposito del ricorso);
  • rigettare il ricorso;
  • sospenderne la concessione chiedendo l’integrazione dei documenti prodotti a corredo dell’istanza.

Se il decreto ingiuntivo viene emesso, il legale deve chiedere le copie autentiche del decreto alla Cancelleria (tante quante sono i debitori più una) e notificarle al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti il provvedimento d’ingiunzione diventa inefficace.

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L’opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore se vuole fare valere le proprie ragioni contrarie a quelle del creditore che gli ha notificato l’ingiunzione giudiziale di pagamento, può proporre un’opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento che può essere fatta sia telematicamente (a mezzo PEC se il decreto è stato emesso dal Tribunale) oppure attraverso la vecchia prassi della notifica allo sportello degli Ufficiali Giudiziari.

L’opposizione va proposta con atto di citazione (che è il tipo di atto con il quale vengono iniziate, ad esempio,  le cause ordinarie come quelle di risarcimento dei danni) davanti all’Autorità Giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace come abbiamo visto) che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Con l’opposizione si apre un giudizio che si svolge secondo le norme del Codice di Procedura Civile, davanti al Giudice che ha emesso il Provvedimento di Ingiunzione.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Vi sono casi in cui il decreto ingiuntivo viene dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione.

Questo può accadere quando il credito si fonda su:

  1. cambiale;
  2. assegno circolare;
  3. certificato di credito con cui si liquidano le differenze di valore dei contratti di borsa;
  4. atto ricevuto da un notaio o diverso pubblico ufficiale che abbia ad oggetto il rapporto da cui nasce l’obbligazione;
  5. pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento;
  6. se il creditore ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.

I crediti condominiali e la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

È immediatamente esecutivo anche il decreto di ingiunzione che sia stato ottenuto da un amministratore di condominio per la riscossione dei contributi condominiali, in base al bilancio consuntivo e allo stato di ripartizione delle spese approvati dall’assemblea.

L’atto di precetto

Occorre infine sottolineare che non sempre per poter emettere un atto di precetto è necessario il decreto ingiuntivo.

In generale, infatti, sono titoli esecutivi necessari per avviare l’esecuzione forzata:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute);
  • le cambiali (purché non sia scaduta l’azione cambiaria);
  • gli assegni, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Il pignoramento

Se il debitore che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo non ha pagato oppure non ha sottoscritto un piano di rientro che preveda l’ammortamento rateale del debito, decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto ed effettuata la valutata l’opportunità di continuare l’azione esecutiva, il creditore dovrà procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Il precetto diviene inefficace se questa non è avviata entro massimo 90 giorni dalla sua notificazione.

L’esecuzione forzata, in via generale, inizia con il pignoramento, ovverosia con un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il debitore deve anche essere invitato a dichiarare la sua residenza o il domicilio e ad esso deve essere comunicato che può sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, depositandone almeno 1/5 in cancelleria.

Forme di pignoramento

Come abbiamo già visto nell’articolo sul report informativo aziendale, sono 3 le forme di pignoramento che il creditore ha a disposizione per far valere il suo credito ognuna con i propri Pro e Contro:

  • Il pignoramento mobiliare;
  • il pignoramento immobiliare;
  • Il pignoramento presso terzi.

Strumenti utili per una pre-valutazione dell’azione di recupero crediti

Prima di attivarsi in queste procedure, che richiedono uno sforzo finanziario e temporale, è utile affidarsi a report e analisi che ci permettano di valutare preventivamente l’efficacia.

Danea, in collaborazione con Cheope Risk Management (attraverso la sua piattaforma di e-commerce Verifika.it), mette a disposizione all’interno di Danea Easyfatt dei semplici strumenti sotto forma di documenti informativi per una chiara pre-valutazione.

  • il report Impresa Plus con Fido e Rating (Insider Premium): un documento, evaso in tempo reale, che contiene tutte le informazioni, descritte in precedenza, con una serie di indicatori sintetici per facilitare la comprensione e aiutare gli utenti nella formulazione di un giudizio attraverso un grado di solvibilità dell’azienda esaminata, un grado di rischiosità ed un fido consigliato.
  • il Report Patrimoniale: un documento investigato per ottenere le informazioni atte a facilitare il recupero crediti, concepito per supportare gli utenti attraverso una “probabilità di recupero del credito” (che si trova nella prima pagina del rapporto), dove viene indicata la capacità di rimborso del credito, desunta in funzione della stima dei beni individuati. Si tratta di una valutazione orientativa che non deve essere interpretata come garanzia di risultato, ma che rappresenta un elemento di valutazione importante per decidere se attivare o meno azioni giudiziarie ed esecutive. Il documento, oltre a contenere tutte le informazioni illustrate prima, contiene il suggerimento circa la migliore azione legale da intraprendere nonché la stima monetaria dei beni disponibili.

I report Verifika sono acquistabili direttamente dall’interno di Danea Easyfatt senza abbonamento e a condizioni di favore. Per accedervi basta alla Sezione Clienti/Fornitori e fare clic sul menu a tendina posizionato accanto alla denominazione, per poi scegliere il report desiderato. Qui maggiori dettagli.

Il servizio è realizzato da Cheope Risk Management, azienda specializzata in Risk & Credit Management e presente sul mercato dal 1988 (per ulteriori informazione scrivere a info@verifika.it).

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