Recupero IVA su crediti inesigibili: cosa fare in caso di fatture non incassate

L’IVA da crediti insoluti può essere recuperata in procedura concorsuale, senza doverne attendere la chiusura. Vediamo come fare.

Recupero IVA su crediti inesigibili
 

In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall’avvio delle procedure e non più alla loro conclusione. Questo è quanto prevede l’art.18 del Decreto Sostegni (DL 73/2021) che allinea la normativa italiana a quella comunitaria.

Quello degli insoluti è un problema estremamente grave in grado di generare una vera e propria “reazione a catena” che coinvolge le aziende e i propri clienti.

Lo scopo della norma che consente la recuperabilità dell’IVA nelle procedure infruttuose è quello di evitare in caso di insolvenza del debitore, che la stessa divenga un costo a tutti gli effetti per il creditore.

Facciamo un passo indietro chiarendo cosa intendiamo per “credito insoluto”.
Il credito insoluto si definisce quel titolo e/o diritto di credito di solito relativo a somme di denaro, che non venga pagato nei termini di scadenza convenuti dal soggetto debitore.

A partire infatti dal 25 Maggio 2021 la data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni Bis” (DL 73/2021) alle aziende è consentito un recupero più veloce del credito attraverso l’emissione di una nota di credito (nota di variazione IVA in diminuzione) allo scopo di recuperare l’importo capitale del credito, mentre se si già versata l’IVA è possibile riscattarla direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

In sintesi: il creditore ha la possibilità di recuperare l’IVA già versata e non incassata sui debitori che entrano in procedura concorsuale, senza dover attendere la loro chiusura (e riducendo in maniera consistente il tempo di attesa). Lo stesso decreto ha introdotto unitamente alle procedure concorsuali , il recupero IVA su procedure individuali che si sono rivelate infruttuose.

Come si recupera l’IVA su un credito insoluto?

L’azienda creditrice può recuperare l’IVA non riscossa emettendo una nota di credito a partire dalla data in cui il debitore viene assoggettato ad una delle procedure concorsuali.

Queste ultime sono gli strumenti giudiziali attraverso i quali viene gestita una situazione di crisi aziendale, nel caso in cui l’impresa non sia in grado di far fronte a tutti i suoi obblighi di pagamento con i mezzi tradizionali.

Quando il debitore si considera sottoposto a procedura concorsuale?

Il debitore si considera sottoposto alla procedura concorsuale dalla data:

  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi;
  • della sentenza che dichiara il fallimento.

Una questione di tempo

Non appena si venga a conoscenza del formarsi delle condizioni che legittimano l’emissione della nota di credito, è opportuno che quest’ultima venga emessa immediatamente, al fine di non fare trascorrere il termine utile per operare la detrazione di cui all’articolo 19 del DPR 633/72, “ovvero entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione” (Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate).

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Quando effettuare la variazione IVA nel caso di procedure concorsuali

Non è tanto l’avvio della procedura esecutiva concorsuale a legittimare la variazione dell’IVA quanto l’infruttuosità della stessa.

La norma individua le diverse tempistiche in riferimento alle diverse procedure:

Fallimento

L’Agenzia delle Entrate individua nell’ambito del fallimento, quali momenti di certezza giuridica (e momento che legittima l’emissione della nota di variazione: N.d.R.):

  1. Il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore (art. 110, comma 3);
  2. Il decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (art. 119), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del citato Regio Decreto n. 267 del 1942.

Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Ancora di recente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il 4° comma dell’art. 26 L.F. Stabilisce che “il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di 90 giorni dal deposito del provvedimento (di chiusura del fallimento, N.d.R.) in cancelleria”.

Liquidazione coatta amministrativa

Per quanto attiene alla liquidazione coatta amministrativa si rileva che la procedura ha un suo preciso termine di formalizzazione nell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta al deposito del piano di riparto, che s’intende approvato decorsi i termini indicati nell’art. 213 del citato Regio Decreto n. 267 del 1942.

Per cui, per l’individuazione dell’infruttuosità in detta procedura occorre aver riguardo al decorso dei termini indicati nello stesso articolo 213 del ripetuto Regio Decreto (ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato).

Concordato fallimentare

Nel caso di concordato fallimentare, ai fini che qui interessano, occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (art. 130 e 131), atteso che solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.
Le considerazioni sopra esposte possono estendersi anche alla procedura di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa, pur prendendo atto delle specifiche peculiarità di detta procedura.

Concordato preventivo

Relativamente al concordato preventivo, si ritiene che si possa parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.

Per accertare la predetta infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181 della Legge Fallimentare) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.

Infine, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione, ricadendosi nell’ipotesi procedura fallimentare, va operata solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.

Leggi anche la guida al recupero del credito.

Le nuove regole per regole per recuperare l’IVA da crediti insoluti

a) nel caso di procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021

Con l’entrata in vigore del Decreto “Sostegni-bis” (Art.18) il creditore ha la facoltà di versare l’IVA solo sulle somme effettivamente incassate.

Dal 25/05/2021 sono quindi cambiate le regole per recuperare l’IVA da crediti insoluti, partendo dal momento in cui il creditore può emettere le note di credito IVA, consentendogli di riacquisire liquidità. Le modifiche apportate dall’art. 18 del Decreto “Sostegni Bis” prevedono infatti l’anticipazione del momento di emissione della nota di variazione nel caso del mancato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.

I creditori delle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021 potranno godere della possibilitа di rettificare il corrispettivo originariamente fatturato e non riscosso nei confronti di cessionari/committenti assoggettati a una procedura concorsuale già a partire dalla data di inizio della procedura stessa.

b) nel caso di procedure concorsuali avviate prima del 25 maggio 2021

Per quanto riguarda invece le procedure concorsuali avviate prima del 25 maggio 2021, l’emissione della nota di variazione è subordinata all’esito infruttuoso della procedura stessa. Il creditore pertanto deve attendere la conclusione della procedura che può durare anche 10 anni, prima di poter recuperare l’IVA sul credito non incassato.

Se in seguito all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo viene pagato, in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nota di variazione in aumento. Con la circolare n.20/E del 29/12/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta a seguito delle modifiche introdotte dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Oltre a questa novità, la circolare, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che:

  1. l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore.
  2. la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale
  3. la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.

Come prevenire il problema dei crediti insoluti

Innanzitutto, per evitare la necessità di dover recuperare l’iva derivante da crediti inesigibili, è necessario che le imprese si informino circa l’affidabilità dei propri clienti.

L’analisi preventiva dei nuovi clienti e anche il monitoraggio di quelli già acquisiti e consolidati rappresenta uno strumento strategico per individuare preventivamente quei eventuali segnali di difficoltà che determinano un ritardo e/o mancato pagamento nel pagamento delle fatture.

Per i crediti rimasti insoluti infatti, andrebbe analizzata la situazione patrimoniale dell’azienda debitrice, per decidere preventivamente come gestire la situazione e, se necessario, provvedere ad intentare un recupero giudiziale tramite il Decreto Ingiuntivo.

Insomma anche per i crediti vale il vecchio detto “prevenire è meglio che curare”.

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L’attività di controllo è necessaria

L’attività di controllo delle procedure concorsuali a carico del debitore è fondamentale e questa può avvenire attraverso una società specializzata come Cheope che mette a disposizione strumenti come i report in tempo reale i quali consentono di avere informazioni aggiornate e tempestive per non perdere i benefici delle recuperabilità dell’IVA.

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