Ripartizione delle spese condominiali: principi e criteri

La ripartizione delle spese di condominio è disciplinata dagli artt. 1123 ss. del Codice civile: ecco che cosa è previsto. Scopriamo anche le regole generali e specifiche sul pagamento di oneri ordinari e straordinari.

Ripartizione spese condominiali
 

La corretta ripartizione delle spese in condominio è uno dei principali obiettivi del mandato dell’amministratore.

Il Codice Civile prevede diversi articoli che disciplinano in modo chiaro quali siano i criteri di ripartizione delle spese condominiali, arginando così il rischio di errori.

Tuttavia, anche al netto di una chiara normativa di riferimento sulle spese condominiali e sulla loro ripartizione, non è certo possibile escludere margini di incertezza e confusione.

Proviamo pertanto a fare un po’ di chiarezza sui principali criteri di ripartizione delle spese condominiali secondo quanto indicato dal legislatore civilistico.

La ripartizione delle spese di condominio nel Codice Civile

Il Codice Civile disciplina il tema della ripartizione delle spese condominiali con gli artt. 1123 ss., stabilendo in tal modo un quadro di riferimento su cui, poi, sono spesso comunque concesse delle deroghe convenzionali, su libera negoziazione privata.

Ancora prima, dobbiamo osservare come le regole sulla ripartizione delle spese di condominio derivino dal principio generale sancito dall’art. 1118 c.c., rubricato Diritti dei partecipanti sulle cose comuni, che al terzo comma afferma che

Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Ciò premesso, la norma di principale riferimento per la ripartizione delle spese condominiali è invece l’art. 1123 c.c., rubricato Ripartizione delle spese, secondo cui

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Consideriamo inoltre come l’art. 1123 c.c. non sia stato sostanzialmente modificato dall’ultima riforma della disciplina condominiale (legge 220/2012), che ha lasciato di fatto inalterati i criteri di base per la ripartizione dei costi, come sopra esposti, limitandosi – come vedremo – alla sola modifica dell’art. 1124 c.c.

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Spese condominiali: cosa s’intende

Il termine spesa condominiale è stato spesso diversamente usato dal legislatore, che a volte si riferisce con tale espressione alle spese per la conservazione e altre volte alle spese per il godimento. Altre volte ancora ci sono riferimenti più espliciti alle spese per la riparazione, mentre in altre ipotesi ci si riferisce a quelle di manutenzione.

Al di là del modo con cui viene impiegato il termine di spesa e al di là della terminologia, a essere rilevanti sono soprattutto i principi alla base di questa fattispecie, quali quello dell’utilità comune e dell’interesse nella gestione condominiale.

I criteri di ripartizione delle spese condominiali

Pur senza scendere in eccessivi approfondimenti, rileviamo inoltre come l’art. 1123 c.c. introduca nel nostro ordinamento tre criteri di ripartizione delle spese condominiali, in ordine gerarchico: i millesimi, l’uso e il gruppo ristretto.

Trattandosi di criteri con natura legale, ne deriva che prevalgono sulla volontà delle parti e che solamente con il consenso di tutti gli aventi diritto è possibile procedere in deroga.

Consideriamo inoltre che l’obbligo di concorrere alle spese condominiali, citato nell’art. 1123 c.c., grava sia sulle spese di ordinaria manutenzione che su quelle di straordinaria manutenzione.

Le spese di manutenzione ordinaria, ad esempio, sono quelle legate alle attività di manutenzione programmata, che non rivestono carattere di particolare urgenza. Rientrano in questa categoria le spese di pulizia, di illuminazione, il compenso dell’amministratore, le spese di gestione.

Le spese di manutenzione straordinaria, invece, si riferiscono a interventi spesso necessari, urgenti e di maggiore peso economico. Pensiamo a una riparazione non prevista o a un rifacimento imprevedibile.

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La ripartizione spese condominiali: scale, ascensori e lastrico solare

Entriamo ora nei dettagli della ripartizione riferita a specifiche spese condominiali.

La ripartizione delle spese di scale e ascensori 

Come abbiamo anticipato, è l’art. 1124 c.c. quello che è stato più interessato dall’ultima riforma del diritto condominiale.

La norma introduce infatti un’eccezione a quanto previsto in linea generale dall’art. 1123 c.c., equiparando il criterio di ripartizione di spese che riguardano le scale e gli ascensori, elementi che devono essere manutenuti e sostituiti dai condomini a cui servono.

La spesa è da ripartirsi per metà in base al valore delle unità immobiliari e per l’altra metà in proporzione al piano.

Al secondo comma, il legislatore chiarisce inoltre che:

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

In sostanza, l’art. 1124 c.c. affianca al principio della proporzionalità quello dell’altezza del piano rispetto al suolo.

Scopri altro sulla contabilità di condominio: obblighi, principi e documenti.

La ripartizione delle spese di solai, soffitti e volte

La ripartizione delle spese condominiali che riguardano solai, soffitti e volte sono regolate dall’art. 1125 c.c., per cui gli oneri sono ripartiti in parti uguali fra i condomini dei piani sovrastanti l’uno con l’altro.

Rimangono invece a carico del condomino del piano superiore i costi per la pavimentazione. Il condominio che si trova al piano inferiore sosterrà invece gli oneri per l’intonaco, tinta e soffitto.

La divisione delle spese condominiali del lastrico solare

È infine l’art. 1126 c.c. a disciplinare in che modo sono ripartite le spese condominiali che riguardano il lastrico solare, una proprietà che può essere usata in modo comune da tutti i proprietari, che saranno dunque tenuti a contribuire ai costi per la sua manutenzione e riparazione ai sensi dell’art. 1123 c.c. di cui abbiamo già parlato.

È tuttavia possibile che il lastrico solare sia di uso esclusivo e, pertanto, non di uso comune a tutti i proprietari. In questo caso la ripartizione delle spese segue le regole specifiche introdotte dall’art. 1126 c.c. secondo cui:

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Si possono modificare i criteri di ripartizione delle spese di condominio?

Concludiamo il nostro approfondimento soffermandoci su una piccola, ma molto significativa, formula: l’art. 1123 c.c. riporta infatti che i criteri di ripartizione delle spese condominiali valgono “salvo diversa convenzione”, ovvero salvo un patto contrario tra i condomini.

In termini concreti, questo significa che i condomini possono scegliere di accordarsi diversamente per ripartire le spese condominiali in modo differente rispetto a quanto indicato dal legislatore civilistico, ad esempio senza tenere conto dei millesimi. Trattandosi però di una convenzione, è necessaria l’unanimità.

Perciò, il condominio può ben modificare il criterio di riparto delle spese condominiali, ma solamente se vi è il consenso di tutti i condòmini, sia che il regolamento di condominio sia di tipo contrattuale (approvato all’unanimità) che di tipo assembleare (con maggioranza).

Leggi anche la guida alla convocazione dell’assemblea condominiale

Sono nata nel 1995 da un'idea a due passi da Padova. Sono dinamica, entusiasta e adoro creare soluzioni semplici per problemi complessi. Sono sempre sul pezzo e sono molto pignola, tanto che mi dicono ...

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