Snc o sas? Definizioni e differenze

Snc (società a nome collettivo) e sas (società in accomandita semplice) sono due tra le opzioni di scelta della forma giuridica. Vediamo quali caratteristiche hanno e in cosa differiscono tra loro.

Snc o società in accomandita semplice? Definizioni e differenze
 

L’ordinamento italiano prevede varie forme giuridiche, tra cui scegliere quella in cui inquadrare la propria attività. Tra queste, figurano la ditta individuale, le società di capitali (srls, srl, spa) e le società di persone (snc, sas e ss).

Approfondiamo qui le caratteristiche generali delle società di persone e di due forme giuridiche che rientrano in questa categoria: snc (società a nome collettivo) e sas (società in accomandita semplice).

Caratteristiche generali delle società di persone

Le società di persone (ss, snc e sas), si caratterizzano principalmente per la predominanza dell’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Ciò le differenzia in modo sostanziale dalle società di capitali.

Inoltre, le società di persone non hanno una personalità giuridica, pur tuttavia sono enti distinti dai soci in quanto dotati di autonomia patrimoniale: infatti, assumono, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza diritti ed obblighi inerenti all’attività, concludendo contratti, contraendo obbligazioni e stando in giudizio come contraente o parte convenuta.

Le società di persone come la ss (società semplice), la snc (società in nome collettivo) e la sas (società in accomandita semplice) presentano alcune caratteristiche in comune:

  • Prevalenza dell’elemento personale (socio) rispetto a quello economico (conferimenti): le qualità, l’abilità, la professionalità e la competenza dei soci sono considerate più importanti dei beni conferiti, in quanto il lavoro del socio è il mezzo principale con cui si contribuisce all’attività sociale;
  • Non è necessario un capitale minimo per la loro costituzione: il numero di soci di solito è limitato e il capitale conferito non è quindi elevato.
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  • Tutti i soci amministratori (ad eccezione del socio accomandante della sas, come vedremo) possono essere chiamati a rispondere anche con il loro patrimonio personale per i debiti sociali (responsabilità illimitata) e anche della quota di spettanza degli altri soci (responsabilità solidale).
  • L’amministrazione e la rappresentanza della società può spettare ai soli soci: se le parti non stabiliscono diversamente nel contratto sociale, l’amministrazione spetta a tutti i soci (eccetto, come vedremo il socio accomandante della s.a.s.) che possono esercitarla anche disgiuntamente dagli altri.
  • Ogni modifica del patto sociale richiede il consenso unanime dei soci.

Nonostante la limitazione della responsabilità non sia garantita per i soci amministratori (a differenza, ad esempio, di altre forme si società come la Srl), le società di persone sono molto snelle e utilizzate dalle realtà di piccole e medie dimensioni, in quanto, come abbiamo detto, non richiedono un capitale minimo per la costituzione e presentano costi di gestione inferiori rispetto alle società di capitali.

Esistono tre tipologie di società di persone:

  • la società semplice (s.s.);
  • la società in nome collettivo (s.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (s.a.s.)

La società semplice (s.s.) si differenzia dalle altre due tipi di società perché non può avere ad oggetto un’attività commerciale, in quanto riservata alle attività diverse da quelle commerciali, quali ad esempio le attività agricole.

Perché scegliere una s.n.c. piuttosto che una s.a.s? Analizziamo le caratteristiche e le principali differenze che intercorrono tra queste due diverse tipologie di società di persone.

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Snc (Società a nome collettivo): cos’è e quali caratteristiche ha

Si ha una snc (società in nome collettivo) ogni volta che viene svolta un’attività commerciale in cui non vi è limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali.

Quindi, la caratteristica principale della snc è la responsabilità illimitata e solidale dei soci:

  • responsabilità solidale: quando la società non riesce a far fronte ai propri impegni il creditore può chiedere il pagamento delle obbligazioni sociali al singolo socio, il quale ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione;
  • responsabilità illimitata: il socio risponde personalmente con il proprio patrimonio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Tutti i soci possono amministrare la società, può essere prevista dallo statuto sociale un’ amministrazione:

  • congiunta (approvazione di tutti gli amministratori);
  • disgiunta (libertà di compiere le operazioni per ciascun amministratore);
  • mista (congiunta per alcune tipologie di operazioni, ad esempio di carattere straordinario, e disgiunta per le altre).

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Sas (società in accomandita semplice): cos’è e le differenze con la snc

A differenza della snc, la società in accomandita semplice (sas) si caratterizza dal fatto di avere due distinte categorie di soci:

La società in accomandita semplice (SAS) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti.

  • I soci accomandatari: a loro spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società; sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (la loro posizione quindi è pari a quella dei soci della snc). Il loro nome (di uno o più soci) deve comparire nella ragione sociale della società.
  • I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata, in quanto rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Non hanno poteri di amministrazione della società, non possono quindi compiere atti di amministrazione, né trattare affari in nome e per conto della società, se non in caso di conferimento di procura speciale rilasciata dagli stessi amministratori. Mantengono comunque le normali prerogative del socio, possono cioè svolgere attività di controllo sull’amministrazione e sulla gestione della società, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne la correttezza.

Questi tipi di società possono essere costituite per scrittura privata autenticata da un Notaio, oppure per atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere poi depositato a cura del Notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, attraverso la Comunicazione Unica, da trasmettere al Registro delle imprese territorialmente competente, è possibile svolgere tutte le formalità necessarie con un unico adempimento con cui:

  • richiedere all’Agenzia delle entrate l’attribuzione del codice fiscale e della partita iva;
  • iscrivere la società al registro delle imprese;
  • iscrivere, quando dovuto, i soci all’INPS e all’INAIL;
  • richiedere, se necessarie, licenze o autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...

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