Superbonus 110%: serve una “differente consapevolezza”

Continuano le modifiche in tema di cessione del credito. È la fine del Superbonus? No, ma serve una “differente consapevolezza”. Ecco l’opinione dell’esperto.

Superbonus 110%: serve una “differente consapevolezza”
 

La legge 122/2022 ha apportato l’ultima (in ordine cronologico) modifica alla norma in tema di cessione del credito.

Sintetico riassunto delle ultime puntate:

  1. la legge 91 del 15.07.2022 con cui è stato convertito in legge il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) ha previsto la possibilità per le banche di cedere il credito in favore di soggetti correntisti diversi dai consumatori e senza facoltà di ulteriore cessione;
  2. l’efficacia di tale ultima modifica è stata “spuntata” dall’art. 57 comma 3 del D.L. 50/2022 il quale limita l’agevolazione di cui sopra alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  3. con la legge 122/2022 il limite di cui al punto “b” è stato eliminato dando maggiore libertà agli istituti di credito.

Questo ulteriore passaggio dovrebbe agevolare l’acquisto di crediti da parte delle Banche, ma tale fenomeno non è così scontato, anzi; una delle ragioni è da ravvisarsi nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E/2022 la quale ha posto l’accento sulla responsabilità dei cessionari del credito e sulla necessità di un controllo da parte di chi accetta e acquista il credito fiscale.

I prezzi di acquisto si stanno abbassando progressivamente e ciò rende del tutto probabile (da quanto mi viene riferito) che € 100,00 di lavori al 110 verranno pagati non più di € 90/95; ciò significa che il costo della cessione del credito (non oggetto di detrazione) dovrà essere esposto dall’appaltatore quale onere finanziario e pagato dal committente con risorse proprie.

Tutto questo non deve a mio avviso essere letto come “fine del superbonus”, ma dovrebbe costringere tutte le parti coinvolte (operatori del settore e committenti) a utilizzare il bonus 110 con una differente consapevolezza. Cosa intendo con “differente consapevolezza”?

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Necessità dell’edificio e volontà dei condomini

Nel ragionare sulle possibilità di intervento, partire da questi due temi:

  1. quali opere servono per riqualificare il nostro edificio;
  2. quali sono le disponibilità dei condomini (sia finanziarie, sia in ordine alle tipologie di intervento desiderate nelle proprietà private e nelle parti comuni).

Fatta questa indagine preliminare, potremo contattare un tecnico di fiducia al fine di compiere una verifica preliminare e porre le basi per i passaggi successivi.

Leggi anche Superbonus 110%: il ruolo dell’amministratore di condominio >

Cessione del credito

Se si accantona l’ipotesi dello sconto in fattura e si è disponibili ad anticipare i costi (eventualmente ricercando un finanziamento), diventa possibile concordare dei prezzi congrui con ditte e professionisti i quali non dovranno più preoccuparsi di gestire il credito fiscale. Ciò significa poter richiedere più preventivi e scegliere consapevolmente il proprio interlocutore.

La monetizzazione del credito maturato nel cassetto fiscale di ogni condomino potrà essere gestita in differenti modalità a seconda della situazione (ferme le problematiche legate alla responsabilità del cessionario):

  • utilizzo in proprio;
  • cessione a una ditta o a un privato;
  • cessione a un istituto di credito.

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Spese non detraibili

Intendere i lavori straordinari per quello che sono (ossia opere di miglioramento dell’edificio e non credito fiscale da strappare allo stato), dovrebbe rendere più semplice l’approvazione a maggioranza delle spese non oggetto di bonus (compenso dell’amministratore, assistenza legale per il contratto, eventuali polizze assicurative a tutela del condominio …). Le opere che fruiscono di bonus differenti rispetto al 110, potranno essere portate in detrazione dai condomini come sempre avvenuto fino al 2020.

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Progetto

Realizzare e pagare l’effettivo progetto di quanto si vuole realizzare in modo da avere ben chiare quelle che saranno le opere oggetto di bonus e quelle che non lo saranno. Tale passaggio (al contrario di quanto viene oggi proposto da numerosi general contractor) deve essere svolto prima di sottoscrivere il contratto d’appalto.

Termini di realizzazione delle opere

È vero che il bonus fiscale del 110% termina il 31.12.2023, ma ritengo che le detrazioni del 70% (fino al 31.12.2024) e del 65% (fino al 2025) non siano da scartare a priori; soprattutto se mi aiuteranno a realizzare opere che avrei comunque dovuto mettere in atto nel giro di qualche anno.

Ringrazio il geom. Danilo Torresi per gli spunti di riflessione e per gli aggiornamenti offerti dal suo canale youtube.

Ideatore di Condominio Semplice (aggiornamento sintetico e concreto in ambito condominiale). Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente ...

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