Una delle grandi domande degli imprenditori e dei professionisti alle prime armi è spesso: “Entro quando devo emettere fattura?”.
ATTENZIONE: dal 1° luglio 2019 vi sono importanti novità in merito ai termini per emissione della fattura elettronica
La fattura è il documento fiscale obbligatorio fondamentale ai fini del funzionamento pratico dell’Iva, in quanto, oltre ad assolvere funzioni di carattere formale di documentazione e certificazione di una determinata operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, assolve anche funzioni di carattere sostanziale in quanto documento necessario per poter correttamente determinare la posizione del contribuente nei confronti dell’erario per la determinazione dei corretti versamenti dell’Iva da effettuare periodicamente.
Ecco, quindi, che risulta fondamentale stabilire esattamente entro quando emettere fattura al fine di non incorrere in sanzioni, ricordando che anche la fattura tardiva (e non solo l’omessa) può crearci problemi con il fisco in caso di verifica fiscale.
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Indice dei contenuti
Emissione fattura: regole generali
La fattura deve essere emessa “nel momento di effettuazione dell’operazione”; tale momento viene determinato secondo le regole previste dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 il quale, restringendo il nostro campo di analisi alle sole operazioni nazionali prevede regole generali diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare, ovvero se trattasi di:
- cessioni di beni immobili;
- cessioni di beni mobili;
- prestazioni di servizi.
Oltre ai criteri base che consentono di determinare il momento di emissione della fattura a seconda della diversa natura dell’operazione esistono delle deroghe, definite deroghe assolute, che consentono di determinare il momento di emissione della fattura indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.
Cessioni di beni immobili
Nel caso di cessione di beni immobili la regola generale prevista dall’art. 6 prevede che l’operazione si consideri effettuata alla data di stipula dell’atto: sarà quindi il momento in cui vi è il trasferimento della proprietà del bene a far sorgere l’obbligo di emissione della fattura da parte del soggetto cedente.
Non è quindi rilevante né la stipula di un contratto preliminare, in quanto non trasferisce la proprietà del bene, né il versamento di un’eventuale caparra.
Cessione di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, quando avviene il trasferimento della proprietà del bene secondo le regole previste dal codice civile.
Nel caso di cessione di beni mobili risulta quindi irrilevante il momento di stipula del contratto (o di sottoscrizione dell’ordine) mentre nel caso in cui la consegna o la spedizione dei beni vengano realizzate non con lo scopo di trasferire la proprietà del bene stesso, ma per altre finalità, quali ad esempio in conto lavoro, in conto deposito o in conto prova non sarà un’operazione rilevante a fini iva e non ci sarà dunque l’obbligo di emettere la fattura.
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Si parla di fattura immediata quando la stessa viene emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione dei beni).
Parliamo invece di fatturazione differita quando il documento fattura viene emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione.
L’art. 21 comma 4 del D.p.r. 633/1972 prevede infatti la possibilità di differire il momento di emissione della fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
Esempio di fatturazione differita
L’impresa Gamma srl ha consegnato dei prodotti al cliente Alfa snc in data 28 maggio 2017 emettendo il relativo documento di trasporto. La fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 giugno 2017.
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo: la fattura dovrà quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Anche per le prestazioni di servizi è prevista la possibilità di emettere la fattura differita.
Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Le deroghe alle regole generali
Definite quelle che sono le regole generali, che variano a seconda della tipologia di operazione, andiamo ad analizzare quelle che sono le deroghe che valgono invece indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.
Vi sono due casi nei quali le regole generali non vengono applicate: in caso di fatturazione anticipata (ad es: fattura per l’acquisto di un bene precedente all’effettiva consegna o spedizione) e in caso di pagamento anticipato (ad es: pagamento di un acconto per un servizio).
Fattura anticipata
L’emissione anticipata della fattura, prima che si siano verificati i momenti rilevanti a fini IVA determina l’effettuazione dell’operazione, limitatamente all’importo fatturato. Deve trattarsi di una vera e propria fattura avente tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Pagamento anticipato
Nel caso di cessione di beni se viene versato dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario emettere la fattura d’acconto, limitatamente all’importo incassato.
Nel caso invece di acconto ricevuto per prestazioni di servizi l’incasso anticipato del corrispettivo rappresenta la regola generale di effettuazione dell’operazione, quindi la fattura deve essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato pagato.
Hai commesso un errore durante la compilazione? Leggi la guida e scopri come annullare la fattura elettronica.
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Dottore Commercialista e Revisore contabile a Trieste, se mi avessero domandato ai tempi dell’università “cosa farai da grande” non avrei mai risposto “il dottore commercialista”: ed invece ...
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